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L’ARCHIVIO

Regolamento

ARCHIVIO FAMIGLIA SIPARI

ESTRATTO

(artt. 1, 4-9, 11, 13)

Articolo 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione dell’Archivio della famiglia Sipari (di seguito Archivio Sipari), archivio privato dichiarato d’interesse storico particolarmente importante con decreto della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio del 19 settembre 2012 […]

Articolo 4 – FINALITÀ

L’Archivio Sipari svolge le funzioni di conservazione, ordinamento e inventariazione del patrimonio documentario in esso conservato.

Svolge, inoltre, una funzione tecnico-scientifica per garantire: a) il reperimento di informazioni affidabili sotto il profilo giuridico; b) la tutela della memoria storica della famiglia Sipari e delle comunità ove essa interagiva, con particolare ma non esclusivo riferimento all’Alta Val di Sangro, alla Valle di Roveto, alla Val di Comino e all’antica provincia di Capitanata; c) la formazione permanente; d) lo sviluppo della conoscenza storica locale.

L’Archivio Sipari assicura, nei modi e forme di legge, sia la consultazione per finalità di studio e di ricerca, sia la valorizzazione del patrimonio custodito […]

Articolo 5 – ACCESSO

L’accesso all’Archivio Sipari è concordato, previo motivata richiesta, ai sensi e con le modalità previste dalla normativa vigente (ora articolo 127 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) […].

L’utente ammesso è tenuto ad apporre sempre la propria firma, in forma leggibile, sul registro delle presenze, previa esibizione di un documento di identità e sottoscrizione di appositi moduli prestampati, in particolare per la presa visione e accettazione del presente regolamento, per la conoscenza del Codice dei beni culturali e del paesaggio e del Codice in materia di protezione dei dati personali, per l’assunzione di responsabilità e per la richiesta dell’affare da consultare.

Per ogni singolo affare da consultare è necessaria una domanda separata.

Non verrà dato corso a richieste generiche o a richieste di documenti rientranti fra quelli esclusi alla consultabilità di cui al successivo articolo.

L’accesso e la consultazione sono gratuiti.

Articolo 6 – CONSULTABILITÀ DEI DOCUMENTI

I documenti dell’Archivio Sipari sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli dichiarati di carattere riservato e di quelli contenenti dati sensibili, come previsto dall’articolo 122 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

È comunque esclusa tanto la consultazione quanto la riproduzione di documenti in cattivo stato di conservazione.

Articolo 7 – MODALITÀ DI CONSULTAZIONE

La consultazione avviene, alla presenza del responsabile, esclusivamente negli spazi destinati allo scopo […]. Gli spazi di consultazione sono comunque separati da quelli di conservazione.

Gli utenti sono tenuti a tenere sul tavolo di consultazione soltanto gli strumenti strettamente necessari alla loro ricerca e ad effettuare la consultazione con la massima cura, utilizzando, se richiesto, gli appositi guanti messi a disposizione. Sono possibili controlli in entrata e in uscita. Durante la consultazione non è consentito: a) utilizzare penne e stilografiche; b) scrivere o prendere appunti appoggiando fogli o quaderni sopra i documenti; fare calchi, lucidi, fotografie, fotocopie o riprodurre in altro modo i documenti anche quando tecnicamente possibile, senza la preventiva autorizzazione; c) scomporre i documenti dall’ordine in cui si trovano o estrarre o sottrarre documenti per qualsiasi motivo; al fine di evitare confusioni, potrà essere richiesta l’assistenza dell’archivista o del responsabile; d) disturbare il silenzio o accedere ad altri ambienti non ammessi al pubblico; e) consumare cibi o bevande, fumare e, comunque, compiere azioni che possano creare pericoli all’integrità dei documenti momentaneamente in visione. La mancata osservanza di quanto sopra comporta l’immediata sospensione della consultazione e, nei casi più gravi, l’esclusione definitiva dalla consultazione, oltre che la denuncia all’autorità giudiziaria per il risarcimento dei danni e le eventuali sanzioni penali. Finita la consultazione i pezzi archivistici ricevuti dovranno essere ricomposti e riconsegnati.

Articolo 8 – RIPRODUZIONI

È consentito il rilascio di copie digitali di documenti, entro il numero limite di quattro copie della stessa pagina o immagine di documento, all’utente che ne faccia domanda su apposito modulo, elencandoli analiticamente. Il permesso di riproduzione non attribuisce alcun diritto di proprietà di fronte a terzi. Non sono ammesse le riproduzioni di materiale non digitalizzato in cattive condizioni di conservazione. È consentita l’esecuzione di fotografie del materiale archivistico con mezzi propri, purché con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l’esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né l’uso di stativi o treppiedi. Le spese per la riproduzione in proprio e il rilascio di copie digitali sono a carico dell’utente; i costi devono essere corrisposti in via anticipata.

Articolo 9 – PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI E CITAZIONE DELLA FONTE

La pubblicazione dei documenti riprodotti (in fotografia o con altra modalità) è soggetta a specifica autorizzazione, previo compilazione di moduli appositi.

Le tesi di laurea e di dottorato, gli articoli e in generale le pubblicazioni su qualunque supporto realizzati devono citare espressamente l’Archivio Sipari con relative segnature archivistiche. Le tesi di laurea e di dottorato che citino l’Archivio Sipari dovranno essere depositate in sede. Di ogni altra pubblicazione su qualsiasi supporto effettuata che citi l’Archivio Sipari dovrà, ove non sia possibile il deposito, esserne data comunicazione […].

Articolo 11 – PRESTITO

Il materiale archivistico non è ammesso al prestito.

Può essere consentito il prestito temporaneo a istituzioni culturali pubbliche e private che ne facciano richiesta per mostre ed esposizioni, previa autorizzazione della competente Soprintendenza, e dettagliato verbale di consegna e responsabilità, sottoscritto dal titolare dell’ente interessato o suo delegato […].

Articolo 13 – DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle leggi in vigore che disciplinano la materia riguardante gli archivi storici e la loro consultazione.